Costituzione

Art. 1 – È costituita in Milano – Via Andegari n. 6 un’associazione denominata “Il Razzismo è una brutta storia”, di seguito detta Associazione. Il cambio di indirizzo e di sede non comporta alcuna variazione né di statuto né di regolamento interno.

Finalità

Art. 2 – Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività finalizzate a combattere ogni forma di discriminazione e razzismo.
Sono potenziali settori di intervento dell’Associazione tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione e solitudine forzata.

Per tali scopi l’Associazione potrà:

  1. avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
  2. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
  3. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
  4. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
  5. compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta o differita.

Soci

Art. 3 – Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.
All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, sarà effettuata l’iscrizione nel Libro Soci e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio da tale momento.
È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi entro trenta giorni. Nel caso di diniego, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà l’Assemblea dei soci alla prima convocazione ordinaria.

Art. 5 – La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare sull’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché sulla nomina degli organi direttivi;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o enti, tale diritto è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 – I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni degli organi associativi;
  • al versamento del contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività.
    Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la soglia di contributo minimo per l’anno successivo.
    Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o estinzione della persona giuridica o ente.

Art. 8 – Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e accompagnate dalla restituzione della tessera. Hanno effetto dalla annotazione sul Libro Soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non rispetti le disposizioni statutarie o le deliberazioni degli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Il provvedimento sarà ratificato dalla prima Assemblea ordinaria, alla quale il socio interessato dovrà essere convocato per essere ascoltato in contraddittorio.
L’esclusione è operativa dalla annotazione nel Libro Soci.
Il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi dall’inizio dell’esercizio comporta decadenza automatica senza ulteriori formalità.

Art. 9 – Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate tramite lettera.
I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

Patrimonio sociale e Rendiconto economico

Art. 10 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
I proventi sono costituiti da:
a) quote di iscrizione;
b) contributi associativi;
c) contributi di enti o privati;
d) elargizioni, donazioni, lasciti;
e) entrate da attività marginali commerciali, produttive, di servizio o iniziative promozionali.

Art. 11 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo deroga per comprovata necessità.

Art. 12 – L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito nelle attività istituzionali previste dallo Statuto. Parte potrà essere accantonata a fondo di riserva.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Organi sociali

Art. 13 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Elezioni

Art. 14 – Le elezioni si tengono ogni cinque anni, di norma a scrutinio segreto.
Possono votare i soci maggiorenni in regola con le quote.
Ogni socio ha un solo voto e non può portare più di una delega.
Devono essere verbalizzati il numero di votanti, le schede valide, nulle e bianche.

Assemblea

Art. 15 – L’Assemblea comprende tutti i soci.
Si riunisce almeno una volta l’anno per approvare il bilancio, oppure su necessità o richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
È convocata dal Presidente con ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima tramite e-mail.

Delibera a maggioranza, con la metà dei soci presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Per modificare statuto e atto costitutivo occorrono 2/3 dei soci e maggioranza dei presenti. Per sciogliere l’Associazione e devolvere il patrimonio servono i 3/4.
Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe.
L’Assemblea:

  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio;
  • modifica statuto e regolamenti;
  • delibera su scioglimento e devoluzione del patrimonio;
  • delibera su ogni proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo richiesta della maggioranza per scrutinio segreto. Votano solo i soci presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 17 – È composto da almeno 5 membri, dura 5 anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita.
Art. 18 – Elegge al suo interno Presidente e Vicepresidente, assegnando le responsabilità operative.
Art. 19 – Si riunisce su richiesta del Presidente o di 1/3 dei membri. Serve la maggioranza per deliberare.
Il Presidente (o Vice o membro anziano) presiede.
Le sedute non sono pubbliche salvo decisione contraria.
I verbali vanno redatti e resi disponibili su richiesta ai soci.

Art. 20 – I consiglieri devono partecipare attivamente. Chi salta 3 riunioni senza giustificazione decade.
È sostituito dal primo dei non eletti. Se decade la maggioranza, si rifanno le elezioni.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo:

  • dirige e amministra l’Associazione;
  • redige i programmi e i bilanci;
  • cura l’esecuzione delle delibere;
  • formula regolamenti;
  • ammette, radia o espelle soci;
  • nomina commissioni operative;
  • può coinvolgere volontari esterni per eventi specifici.

Presidente

Art. 22 – Il Presidente rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Ha la firma sociale e legale rappresentanza. In sua assenza, subentra il Vicepresidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23 – Se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, eletti dall’Assemblea.
Dura tre anni, è rieleggibile, e controlla la contabilità riferendo all’Assemblea.

Collegio Arbitrale

Art. 24 – Le controversie sullo statuto sono risolte da un Collegio Arbitrale di tre membri (uno per parte, uno designato dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti).
Decide inappellabilmente, senza formalità, previa audizione delle parti.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 25 – Lo scioglimento è deciso con almeno 3/4 dei soci presenti in Assemblea straordinaria.
Il liquidatore, anche non socio, gestisce la liquidazione. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sociali o ad associazioni simili, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Norma di rinvio

Art. 26 – Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme legislative vigenti.